Stiamo valutando la possibilità di offrire ?borse lavoro? per ex detenuti, ma quali sono i costi? Possiamo applicare nei loro confronti la ritenuta d?acconto?
Le ?borse di lavoro?, somme corrisposte dalla Cassa delle ammende a favore di detenuti ed ex detenuti a titolo di sussidio, anche giornaliero, ai fini del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta d?acconto. Lo ha chiarito l?Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 febbraio. È pur vero che tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale», se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c, del Tuir). In qualità di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le borse lavoro dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d?acconto, se corrisposte dai sostituti di imposta indicati dall?articolo 23, primo comma, del dpr 600/1973, o dalle amministrazioni individuate dall?articolo 29 del medesimo decreto. Prima di emettere questo chiarimento, l?Agenzia delle Entrate ha analizzato diverse disposizioni speciali, escludendo l?esistenza di una esenzione anche parziale dall?Irpef, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per altri redditi, pur rientranti nella lettera c del citato articolo 50, comma 1.
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